

"Tra le preoccupazioni più grandi per i genitori c'è quella per il "dopo di noi". A chi affidare le vite dei nostri figli e dove? Chi li amerà e li aiuterà come abbiamo fatto noi, proteggendoli dai pericoli? Chi potrà comprendere davvero il loro dolore che non riescono a comunicare? Come vivranno il passaggio alla vita di famiglia, abituati come sono loro alla casa, alla loro camera, ai loro oggetti?
Tutte domande inquietanti, cariche di sofferenza e di angoscia, alle quali possono venire in aiuto la testimonianza e l'esperienza altrui. In certi casi però questo non basta, perchè a problemi concreti bisogna dare risposte concrete; tuttavia chi si trova in difficoltà spesso non chiede esattamente una soluzione, bensì qualcosa di più personale, cioè la vicinanza e l'amicizia quali segno di vera condivisione".
Da Carlo Maria Martini, in Nella stessa barca, agosto 2001

La Legge sul Dopo di Noi festeggia due anni...Servizio TG3 - Fuori TG del 18 giugno 2018
Trust e "Dopo di Noi", un breve viaggio sull'uso del trust interno in favore di chi si trovi, per qualsiasi ragione, in una posizione di debolezza o di svantaggio.
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Trust “Dopo di noi”: agevolazioni fiscali solo in presenza del guardiano, requisito obbligatorio dell’atto di trust
Con la risposta del 2 novembre 2020, n. 512 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trust a favore delle persone con disabilità può beneficiare delle agevolazioni fiscali solamente se il suo atto istitutivo individua espressamente il Guardiano, soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del Trustee.
L’atto di trust per beneficiare delle agevolazioni della legge 112/2016 deve rispettare tutti i requisiti e condizioni richieste dalla legge, fra cui la obbligatoria nomina del Guardiano.
L'istante è, insieme alla moglie, genitore di due gemelli disabili, per i quali è stato istituito un trust ai sensi della legge 112/2016 («Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»).
Tale trust viene dunque istituito in favore dei due figli e persegue come finalità esclusiva, ai sensi dell'articolo 6, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza degli stessi.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, per usufruire delle agevolazioni fiscali, serve l'individuazione di un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto di istituzione del trust, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f) della legge 212/2016: “l'obbligatorietà del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni assunte nell'atto istitutivo deve rinvenirsi nella necessità di garantire che durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali, che la legge vuole tutelare, per le quali il trust è stato istituito”.
Nel caso in esame manca tale soggetto preposto al controllo e, pertanto, non risultano applicabili le agevolazioni previste.
I genitori, inoltre, vorrebbero trasferire progressivamente al trust dei beni che compongono il loro patrimonio, affinché vengano gestiti dal trustee a favore delle necessità dei loro figli: in relazione alle proprietà immobiliari, per semplicità di gestione, i danti causa conserveranno l'usufrutto, finché i genitori potranno assicurarne la normale amministrazione e conservazione, conferendo in trust dapprima la nuda proprietà e, successivamente, l'usufrutto.
Riguardo a quest'ultimo quesito, l'Agenzia delle Entrate si è espressa positivamente, condividendo la soluzione del contribuente in ordine alla possibilità di effettuare conferimenti di beni e diritti in maniera frazionata nel corso della vita del trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera ratio della disposizione
Formazione
Negli ultimi anni ho svolto diversi convegni e seminari, in tutto il territorio nazionale, legati al tema del "Dopo di Noi"...Continua a leggere
Giurisprudenza in merito
- Tribunale di Roma, 6 ottobre 2017
"Autorizzazione del Giudice Tutelare alla istituzione di un Trust per il Dopo di Noi a vantaggio di un soggetto sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno"
Terzo Settore
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 - Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore
- Commissione Finanze e Tesoro del Senato - 14 giugno 2017
- Commissione finanze della Camera - 22 giugno 2017 (estratto)
- Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117
- Schema del decreto legislativo del 21 marzo 2018
- Sentenza della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2018, n. 32820
"L’istituzione quale erede universale di un trust con finalità di assistenza all’infanzia e ai bisognosi, qualificato come Onlus successivamente all’apertura della successione, è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni e dall’imposta ipotecaria e catastale, poiché l’esenzione fiscale spetta anche agli enti non ancora riconosciuti come ONLUS alla data di apertura della successione, purché – come nel caso di specie – venga avanzata richiesta di riconoscimento nei termini di legge".
Normativa
- Camera dei Deputati, XII Commissione Affari Sociali - Audizione 9 ottobre 2014
- Legge n. 112 del 2016
- Decreto attuativo Legge n. 112 del 2016
- Circolare Consiglio Nazionale del Notariato
Delibere Regionali
- Regione Piemonte, deliberazione n. 5478 del 3 agosto 2017
- Regione Molise, determinazione Direttore Generale n. 329 del 27 luglio 2017
- Regione Lazio, deliberazione n. 454 del 25 luglio 2017
- Regione Marche, deliberazione n. 872 del 24 luglio 2017
- Regione Autonomia Friuli Venzia Giulia, deliberazione n. 1331 del 17 luglio 2017
- Regione Marche, deliberazione n. 833 del 17 luglio 2017
- Regione Puglia, deliberazione n. 1152 del 11 luglio 2017
- Regione Toscana, deliberazione n. 753 del 10 luglio 2017
- Regione Abruzzo, deliberazione n. 375 del 7 luglio 2017
- Regione Campania, deliberazione n. 345 del 14 giugno 2017
- Regione Lombardia, deliberazione n. 6674 del 7 giugno 2017
- Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 733 del 31 maggio 2017
- Regione Piemonte, deliberazione n. 4949 del 2 maggio 2017
- Regione Puglia, 27 febbraio 2017